La Farmacia dei servizi

Nella nostra rassegna di articoli dedicati al counseling da parte del Farmacista non può mancare un update su una importante novità, destinata a svilupparsi in pieno nei prossimi anni: la Farmacia dei servizi.
Si tratta di un progetto ambizioso, che ha visto la luce sul piano normativo circa 10 anni fa e di cui è stata avviata la prima fase sperimentale in un gruppo di 9 regioni e che, con la finanziaria 2020, potrebbe essere estesa alle farmacie delle altre regioni italiane.

Fonti normative
La Farmacia dei servizi trova la sua prima fonte normativa nella Legge n. 69 del 18 giugno 2009, a cui ha fatto seguito l’emanazione del D.lgs. 153 del 2009, in cui il Governo ha precisato i “nuovi compiti e funzioni assistenziali delle Farmacie”. Sono quindi stati adottati tre decreti attuativi, convertiti in legge ad inizio 2011:
Decreto 16 dicembre 2010, GU n. 57 del 10 marzo 2011
Decreto del 16 dicembre 2010, GU n. 90 del 19 aprile 2011“
Decreto dell’8 luglio 2011, GU n. 229 del 1 ottobre 2011

Proviamo a tracciare un quadro sintetico dei servizi previsti e dello stato dell’arte attuale.

Gli obiettivi
Tra gli obiettivi della Farmacia dei servizi segnaliamo:

a) la collaborazione delle Farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza.

b) il coinvolgimento delle farmacie, attraverso l’erogazione di servizi di primo livello, nella realizzazione di programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale. Queste iniziative possono essere rivolte alla popolazione generale o a specifici gruppi a rischio ed essere realizzate a livello nazionale o regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti coinvolti.

c) il supporto delle farmacie alla implementazione di Linee guida e Percorsi Diagnostico-Terapeutici previsti per le specifiche patologie, attraverso l’erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico.

I “servizi”
Sono previste una serie articolata e differenziata di prestazioni:

– Prenotazione delle prestazioni specialistiche attraverso una postazione dedicata.
Le farmacie potranno, quindi, operare come canali di accesso al Sistema CUP per:
– prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate
– provvedere al pagamento dei ticket a carico del cittadino
– ritirare i relativi referti.

– Eseguire prestazioni analitiche di prima istanza, che consistono in test di autodiagnosi, che possono essere effettuati direttamente dai pazienti, in funzione di autocontrollo, a domicilio, ma che, in caso di particolari condizioni di fragilità o di non completa autosufficienza, possono essere utilizzati mediante il supporto di un operatore sanitario, presso le farmacie territoriali pubbliche e private.
Le prestazioni analitiche di prima istanza, effettuabili in farmacia sono:
– test per glicemia, colesterolo e trigliceridi
– test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito
– test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria
– test ovulazione, test gravidanza e test menopausa per la misura dei livelli dell’ormone FSA nelle urine
– test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.

– Consegnare a domicilio farmaci e dispositivi medici, come anche preparare e dispensare a domicilio miscele per la nutrizione artificiale e medicinali antidolorifici, fatte salve le norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali.

– Dispensare farmaci a distribuzione diretta per conto delle strutture sanitarie.

– Mettere a disposizione del pubblico operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti, per l’effettuazione a domicilio di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta.

Rimangono precluse le prestazioni, anche in sede di screening, da parte di altri professionisti, quali ad esempio gli oculisti o i diabetologi.

Lo stato dell’arte
La fase sperimentale della Farmacia dei servizi è stata avviata nel 2018 in 9 regioni, con uno stanziamento di 36 milioni di euro, secondo un calendario che prevede tre regioni per l’anno 2018 (Piemonte, Lazio e Puglia), ulteriori tre per l’anno 2019 (Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia) e ulteriori tre per l’anno 2020 (Veneto, Umbria e Campania).
Il 17 ottobre 2019, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità». Le prime nove Regioni interessate dalla sperimentazione, dunque, recepiranno l’accordo emanando le direttive attuative sulla base di quanto deliberato. Successivamente sarà erogata una prima tranche del 20% degli importi previsti e le successive quote dell’80%.
Il finanziamento è destinato a supportare sul territorio, in via sperimentale, servizi cognitivi, servizi di front-office, servizi di telemedicina e servizi di screening per il tumore del colon retto.
La Legge di bilancio 2020, salvo tagli dell’ultimo momento, potrebbe segnare uno step importante in quanto la Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento per estendere la sperimentazione della Farmacia dei servizi, per il biennio 2021-22, a tutte le Regioni del Paese, con una spesa di 25,3 milioni di euro per ciascuno dei due anni.

Il presente articolo può essere scaricato anche in formato PDF
Scheda n. 9 – Farmacia dei servizi

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Dr. Carmelo Chines
Direttore responsabile

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